Nuovo Regolamento "de minimis" dal 01.01.2024

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023, sono stati pubblicati due regolamenti relativi agli aiuti “de minimis” che nello specifico riguardano l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» in generale ed agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Nello specifico:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» che sostituisce il precedente Regolamento (UE) 1407/2013;

- il Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

 
REGOLAMENTO UE 2023/2831

Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al regolamento, sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300.000 euro nell’arco di tre anni.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l’onere amministrativo, il regolamento ha previsto un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica ovvero tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d’importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Il regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti») e, in particolare, gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati sempre aiuti «de minimis» trasparenti.

 

REGOLAMENTO UE 2023/2832

Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al regolamento concesse alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 750.000 euro nell'arco di un triennio.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

Anche in questo regolamento è previsto che lo stesso si applichi solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
 

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