SABATINI CAPITALIZZAZIONE
Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 19 gennaio 2024 n. 43 è stato definito il regolamento recante il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento. Il decreto in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, c. 3, D.L. n. 34/2019 è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto interministeriale 22 aprile 2022.
Di seguito forniamo una descrizione delle principali caratteristiche della misura agevolativa.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell’art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dal punto 5 dell’art. 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.
- con sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo:
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
AUMENTO DI CAPITALE
Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.
L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
A pena di revoca del contributo l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo ed entro la medesima data la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
In presenza di socio unico o SRL semplificata l’aumento di capitale va interamente versato.
A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell’aumento di capitale non versata entro il termine deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione.
AGEVOLAZIONE
L’aumento del capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo, pena la decadenza.
A fronte di tale aumento, il contributo sarà incrementato:
a) al 5% per le micro e piccole imprese;
b) al 3,575% per le medie imprese.
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