CREDITO D'IMPOSTA ZLS PORTO DI VENEZIA - RODIGINO (dal 12.12.2024)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024 il decreto 30 agosto 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS). Per la Regione Veneto la ZLS è rappresentata dall'area di Porto Venezia e del Rodigino e comprende:
►  Comune di Venezia: Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto
►  Comune di Chioggia: Zona Portuale;
► Polesine: Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta, Trecenta.
 
  
SOGGETTI BENEFICIARI
 
Possono fruire del contributo le imprese di qualunque forma giuridica che già operano o che si devono stabilire nella Zls. Sono esclusi i soggetti che operano nell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite e dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Parimenti non sono ammesse al beneficio le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e quelle in difficoltà secondo i criteri individuati nell’articolo 2 punto 18 del Regolamento Ue n. 651/2014.
 
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
 
È necessaria, in primo luogo, la presenza di un progetto di “investimento iniziale” come definito dal Regolamento Ue 651/2014, articolo 2, punti 49, 50 e 51:
  • 49: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa
  • 50: "attivita' uguali o simili": attivita' che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attivita' economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attivita' economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonche' alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici
  • 51: "investimento iniziale a favore di una nuova attivita' economica": un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

Rientrano nel perimetro della norma di favore gli acquisti di beni, anche tramite leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zls. È incluso anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti stessi, utilizzati per l’attività produttiva.

Per quanto riguarda il momento in cui gli investimenti si considerano effettuati valgono le regole indicate negli articoli 109 e 110 del Tuir (a titolo di esempio, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende). Per ciascun progetto di investimento il limite di spesa è fissato in 100 milioni di euro, fermo restando il tetto complessivo. Non sono agevolabili gli investimenti sotto ai 200mila euro.

 

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa. Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

Il credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per una percentuale fissata da un provvedimento dell’Agenzia da emanare entro dieci giorni dalla scadenza dei termini relativi alle comunicazioni. Se il totale dei crediti richiesti non supera il limite di spesa, tale percentuale sarà pari al 100%.

Il modello da utilizzare per le istanze, e le modalità di trasmissione, saranno definiti con un provvedimento delle Entrate.

 

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