Regione Veneto Fondo Competitività - Agevolazioni per transizione 4.0, energetica ed ambientale
Operativo il FONDO VENETO COMPETITIVITA' - SEZIONE TRANSIZIONE a valere sul PR FESR 2021-2027. Le misure agevolative riguardano l'Azione 1.1.3. Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI – Sub A Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate e l'Azione 1.3.1. Sostegno al posizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile.
Il Fondo è attivo attraverso due Azioni:
- Azione 1.1.3 “Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI – Sub A Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate” e Obiettivo specifico 1.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”,
- Azione 1.3.1. “Sostegno al posizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile”.
Di seguito forniamo una quadro di sintesi del Fondo.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva del Fondo, ai fini dell’erogazione sia del Finanziamento agevolato che della Sovvenzione a fondo perduto, è pari a € 70.000.000,00 rinvenienti dal PR Veneto FESR 2021-2027 così suddivisa:
• annualità 2023 € 28.000.000,00;
• annualità 2024 € 42.000.000,00.
SOGGETTI BENEFICIARI
Le PMI e le MidCap, anche in forma associata (cooperative, consorzi, contratti di rete, A.T.I.), nonché i Professionisti, aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Professionisti, domicilio fiscale, nel territorio del Veneto con attività economica identificata come prevalente nella sede operativa in cui è realizzato il programma di investimenti rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT:
- B Estrazione di minerali da cave e miniere
- C Attività manifatturiere
- D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- F Costruzioni
- G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1
- H Trasporto e magazzinaggio
- I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente al gruppo I56
- J Servizi di informazione e comunicazione
- K Attività finanziarie e assicurative, limitatamente al gruppo K66
- M Attività professionali, scientifiche e tecniche
- N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- P Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
- Q Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
- R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- S Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96
e che alla data di presentazione della domanda:
- siano regolarmente iscritti nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e siano in attività ovvero, nel caso dei Professionisti, siano titolari di partita IVA attiva. A tal fine farà fede la data di inizio attività.
- non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, salvo si tratti di sostegno autorizzato nell’ambito di aiuti “de minimis” o di norme temporanee in materia di aiuti di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
- non figurino nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1302/2008;
- non si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Soggetti Beneficiari;
- non abbiano ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento “de minimis”;
- non abbiano ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune o siano destinatari di un tale ordine e abbiano restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”);
- non abbiano ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- abbiano adottato tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell’art. 9 (3) del Reg. (UE) n.2021/1060;
- presentino una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei Professionisti. Tale requisito dovrà essere presente, al più tardi, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di intervento del Fondo. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto;
- non presentino sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come “sofferenze”, e non presentino esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- presentino, al fine di dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg (UE) 2021/1060, una classe di merito creditizio ritenuta idonea in base ai modelli di rating in uso al Finanziatore.
REGIMI DI AIUTO E CUMULO
Iniziative finalizzate alla REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI:
L’agevolazione è concessa in alternativa, nel rispetto del:
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de minimis” (le disposizione operative del Fondo ancora non riportano i riferimenti aggiornati del nuovo Regolamento "de miimis" n.2023/2831).
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che un’intensità di aiuto massima, determinata in ESL, pari al 20% delle spese ammissibili per le Piccole Imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese.
Le spese relative al Programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:
- cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l’agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell’Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione. L’importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può, comunque, essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- cumulo con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di Stato, sugli stessi documenti di spesa: è possibile effettuare il cumulo dell’agevolazione concessa, sugli stessi documenti di spesa, con altre forme di incentivo di natura fiscale nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovrafinanziamento (ad esempio il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali” di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 651/2014, esse sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) n. 1407/2013);
- qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013, esse sono cumulabili con aiuti concessi ai sensi del medesimo Regolamento, relativamente agli stessi documenti di spesa, fino al massimale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Il Fondo supporta Programmi innovativi volti ad introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche in un’ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile. In particolare, il Fondo sostiene:
- investimenti che assicurino l’adozione di tecnologie previste dalle misure nazionali “Transizione 4.0” per aumentare la produttività delle imprese, vale a dire in tecnologie digitali materiali e immateriali che presentino caratteristiche tecniche tali da essere incluse negli elenchi di cui all’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e siano interconnesse al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- investimenti a favore della transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, l’economia verde e circolare.
Gli interventi devono favorire «innovazioni di prodotto» e/o «innovazioni di processo» in conformità con la “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 – 2027”1, riferirsi ad uno tra gli ambiti di specializzazione “Smart Agrifood”, “Smart Manufacturing”, “Smart Health”, “Cultura e Creatività”, “Smart Living & Energy”, “Destinazione Intelligente”, individuando la specifica traiettoria tecnologica riportata in Appendice 4, e una eventuale tra le Missioni Strategiche “Bioeconomy” o “Space Economy”. Il progetto potrà anche individuare uno o più Driver Trasversali.
SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE DI AMMISSIBILITA'
Tipologie di spesa | Finanziabilità sull’investimento totale ammissibile |
|
Attivi materiali immobiliari |
a) Spese per opere murarie e impianti tecnologici solo se funzionalmente correlate agli attivi materiali di cui alla lettera b). | 20% |
Attivi materiali mobiliari |
b) Acquisto e installazione di macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature tecnologiche necessari per il conseguimento delle finalità del Programma di investimenti | 100% |
Attivi immateriali |
c) Spese per l’acquisto di: software e licenze d’uso software, marchi, brevetti e licenze di produzione commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e funzionali alla realizzazione del Programma di investimenti proposto. Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni: - UNI EN ISO 14001:2015; - UNI EN ISO 45001:2018; - UNI CEI EN ISO 50001:2018; - Registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); - ReMade in Italy; - Plastica Seconda Vita; - Cradle to cradle; - Carbon footprint; - Ecolabel; - Greenguard. Non sono ammissibili le spese inerenti al mantenimento delle certificazioni già acquisite. |
100% |
Spese tecniche | d) Spese di direzione lavori, studi, progettazioni consulenze affidate all’esterno, connessi con il Programma di investimenti e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa. | 10% |
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio degli investimenti s’intende la data di inizio dei lavori immobiliari relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (es. data di sottoscrizione di contratti, di conferme d’ordine o, in mancanza, di emissione di fatture) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE
a) Forma tecnica
Le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme tecniche:
- Finanziamento agevolato;
- Leasing agevolato: tale forma tecnica è attivabile solo per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti che si concretizzano nell’acquisizione, con obbligo di riscatto, di impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e macchinari. Per tali operazioni la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e canone iniziale.
- Forma mista, costituita da un Finanziamento agevolato a cui è aggiunta una Sovvenzione a fondo perduto. La Sovvenzione a fondo perduto è calcolata sull’ammontare dell’investimento totale ammissibile, con esclusione delle sole spese tecniche.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) si tratta di operazioni finanziarie a doppia provvista così composte:
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata (“Quota Fondo”) con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo.
Nel caso di cui alla lettera c) l’operazione finanziaria è così composta:
- una quota di Sovvenzione a fondo perduto per un importo non superiore al 13% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e del 18% in caso di piccole imprese (“Quota Sovvenzione”);
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 43,5% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato (“Quota Fondo”) con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo.
In particolare, per le PMI l’entità massima della Sovvenzione a fondo perduto è così articolata:
i. in caso di applicazione del Regolamento de minimis: fino ad un massimo del 5% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e del 10% in caso di piccole imprese nel limite del plafond de minimis dell’impresa, considerata l’agevolazione relativa al finanziamento agevolato espressa in ESL e anch’essa inquadrata in de minimis;
ii. in caso di applicazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014: fino ad un massimo del 5% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e del 10% in caso di piccole imprese;
iii. fermo restando il limite massimo della Sovvenzione a fondo perduto concedibile, rispettivamente del 13% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e del 18% in caso di piccole imprese, la Sovvenzione a fondo perduto è maggiorata, sino ad un massimo dell’8% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato, per ciascuno dei seguenti criteri di premialità:
Criteri di premialità | Maggiorazione |
investimenti che assicurino la rispondenza a processi “Transizione 4.0” | 2% |
imprese in possesso di una o più certificazioni ambientali o il cui investimento sia finalizzato all’ottenimento delle certificazioni ambientali: UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018; UNI CEI EN ISO 50001:2018; Registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); ReMade in Italy; Plastica Seconda Vita; Cradle to cradle; Carbon footprint; Ecolabel; Greenguard; | 2% |
investimenti localizzati in aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio o da progettualità di sviluppo (Comuni individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo 2022-2027; Comuni rientranti nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino; Area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 marzo 2017, Aree di crisi industriale non complessa riconosciute con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico19 dicembre 2016); | 3% |
imprese che hanno conseguito il “rating di legalità” (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014). | 1% |
Le MidCap potranno beneficiare esclusivamente del finanziamento agevolato con Quota Fondo per un importo non superiore al 50% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato. L’agevolazione relativa al finanziamento agevolato espressa in ESL sarà inquadrata in de minimis.
b) Importi e durate
Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 500.000,00;
Durata:
• Operazioni “miste” (attivi materiali immobiliari, spese tecniche e altri investimenti mobiliari e/o immateriali): min 36 mesi – max 84 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi);
• Operazioni “dotazionali” (attivi materiali mobiliari, attivi immateriali e spese tecniche – esclusi gli attivi materiali immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).
L’importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti.
c) Quote d’intervento del Fondo
Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50%;
Operazioni associate alla Sovvenzione a fondo perduto: % variabile fino ad un massimo del 47,5%
d) Tasso agevolato a carico del Soggetto Beneficiario
Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50% del “Tasso Banca”;
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate in via "continuativa" per il tramite dei soggetti convenzionati fino ad esurimento dei fondi disponibili e saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione.
L'iter prevede una "valutazione di natura tecnica" del programma di investimenti e di "merito creditizio" al termine della quale, in caso di esito positivo, verrà adottata la delibera di concessione del finanziamento.
RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
I programmi di investimento dovranno essere conclusi entro e non oltre 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo.
È possibile l’erogazione del finanziamento agevolato in due tranches (costituite da un acconto e un saldo), riferite a stralci funzionali e a condizione che l’operazione agevolata sia stata deliberata per un importo non inferiore a euro 250.000,00.
La Sovvenzione a fondo perduto è erogata dal Gestore in un’unica soluzione a saldo, all’esito positivo della verifica della rendicontazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario per il tramite del Finanziatore, e a seguito dell’eventuale rideterminazione dell’agevolazione e dell’erogazione del finanziamento.
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