PIANO TRANSIZIONE 5.0. - Novità Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato la struttura delle agevolazioni concesse alle imprese nell’ambito del PIANO TRANSIZIONE 5.0, applicabili agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. L’obiettivo è quello di mirare a rafforzare gli incentivi fiscali e semplificare le procedure per le aziende italiane impegnate nella trasformazione digitale ed energetica. 

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al Piano Transizione 5.0 prevedono l’ampliamento dei beneficiari, la semplificazione delle procedure, l’incremento degli incentivi fiscali ed il cumulo con altre agevolazioni.

 

AMPLIAMENTO PLATEA DEI BENIFICIARI

Le modifiche estendono alle Società di Servizi Energetici (ESCo) certificate l’accesso al credito d’imposta.

SEMPLIFICAZIONI DI CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

Con riferimento agli investimenti aventi caratteristiche Industria 4.0 è definita (nuovo comma 9-bis) la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva (pari al 3%) ovvero dei processi (pari al 5%), per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A della legge n. 232/2016, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. In pratica la legge di Bilancio 2025 stabilisce di default che contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%o. Ne deriva che il credito d’imposta ammissibile è pari al 35% della spesa sostenuta. Per accedere a questa modalità semplificata, è necessario che i beni sostitutivi siano caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, verificabile tramite norme di settore o prassi consolidate.  Si auspicano chiarimenti in merito a chi dovrà certificare il rispetto delle norme di settore/pressi consolifìdate.

Per le società di locazione operativa, la verifica del risparmio energetico potrà essere effettuata considerando i consumi energetici sia della struttura o del processo produttivo del noleggiante che del locatario. Questa flessibilità mira a facilitare l’accesso agli incentivi per le imprese che operano attraverso modelli di business basati sul noleggio operativo. 

INCREMENTO DEGLI INCENTIVI FISCALI

Le soglie di investimento ammissibili sono state ridotte da tre a due, eliminando la fascia intermedia. Di conseguenza, le nuove aliquote del credito d’imposta sono:

  •  35% per investimenti fino a 10 milioni di euro;
  •  5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino a un massimo di 50 milioni per anno per impresa.

La rimodulazione intende incentivare maggiormente gli investimenti significativi, offrendo un beneficio fiscale più elevato per le prime due fasce di investimento. Il ricalcolo è automatico, effettuato a partire dal 5 febbraio 2025.

Un’altra novità interessa l’acquisizione di moduli fotovoltaici per la quale il legislatore ha disposto un incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2025 essa è pari al:

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Ue con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’articolo 12, comma1, lettera a) del Dl n.181/2023 (nella versione vigente non vi è una maggiorazione, ma si considerava il 100% del costo)
  • al 140% del costo (in luogo del 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Ue, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del Dl n.181/2023
  • al 150% (in luogo del 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Ue con un'efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) del Dl n.181/2023.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il nuovo c. 18 dell’art. 38, D.L. n. 19/2024 consente di cumulare il credito 5.0 con:

  • - altre agevolazioni (finanziate con risorse nazionali) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 11, c. 1, D.M. 24 luglio 2024);
  • il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui agli artt. 16 e 16-bis, D.L. n. 124/2023 e con il credito d’imposta Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all’art. 13, D.L. n. 60/2024;
  • ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli
    investimenti del progetto di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del regolamento UE n. 241/2021 (Divieto del “doppio finanziamento”).

In tutti i casi, i benefici ottenuti dalla combinazione delle diverse opportunità agevolative non potranno mai superare il limite del costo sostenuto (fino al 100%) dell’investimento, tenut pure conto dell’irrilevanza fiscale IRES-IRAP del credito 5.0.

 

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche della misura agevolativa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (comprese le ESCO) e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse le imprese:

  1. in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  2. destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  3. che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

PROGETTI DI INNOVAZIONE AMMISSIBILI

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Sono, inoltre, agevolabili:

  1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta e i gruppi di generazione dell’energia elettrica,  i servizi ausiliari di impianto, trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica. Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva;
  2. le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  1. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  3. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Sono ammissibili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione. 

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

La riduzione dei consumi energetici è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno 6 mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

  1. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
  2. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
  3. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b). 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E CUMULO

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 le nuove aliquote del credito d'imposta sono così definite: 

 Quote di investimento Struttura produttiva/ Processo  Riduzione consumi energetici  Credito d'imposta  Art. 38 D.L. 19/2024 (in vigore dal 01.01.2025) 
 Fino a 10 milioni di euro      Struttura produttiva   3-6% 35%    comma 7 
 Processo  5-10%
Struttura produttiva    6-10% 40%   comma 8 lett. a)  
  Processo 10-15% 
Struttura produttiva     Oltre 10%  45%   comma 8 lett. b) 
   Processo  Oltre 15%
 Oltre 10 milioni di euro       Struttura produttiva     3-6% 5%    comma 7  
   Processo  5-10%
  Struttura produttiva     6-10% 10%    comma 8 lett. a)   
  Processo   10-15%
   Struttura produttiva     oltre 10% 15%   comma 8 lett. b)   
  Processo   oltre 15% 

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili il beneficio è aumentato di:

  1. un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico;
  2. un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile delle spese ammissibili.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per l’accesso al beneficio e al fine di garantire il monitoraggio delle risorse disponibili l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato anche a copertura parziale dell’importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell’importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili.

Nel caso di indisponibilità delle risorse ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro 10 giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro 5 giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche volte a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione e in particolare:

  1. entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, contenente gli estremi delle fatture;
  2. entro il 31.12.2024 una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione, nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30 aprile 2025, contenente gli estremi delle fatture.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione del risparmio energetico e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata relativa agli investimenti con caratteristiche "Industria 4.0".

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. 

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31.12.2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.  

ADEMPIMENTI

1. CERTIFICAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

La riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

  1. a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
  2. ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.

La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

  1. gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  2. le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  3. gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
    1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
    2) UNI EN ISO 14065;
    3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
    4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
    5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
  4. gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
    1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
    2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
    3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
    4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
    5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
    6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
    7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
    8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
    9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
    10) LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
    11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale. 

2. PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Industria 4.0) e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. CERTIFICAZIONE CONTABILE

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  

4. OBBLIGHI PNRR

In considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione di cui al presente decreto a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l’altro:

  1. la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  2. il rispetto del principio DNSH;
  3. l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  4. l’espressa autorizzazione alla Commissione europea, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
  5. il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea. 

DECADENZA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

  1. in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;
  2. fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
  3. mancato allaccio alla rete dei produttori di energia dei beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione; 
  4. assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  5. false dichiarazioni rese;
  6. mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
  7. mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
  8. mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;
  9. impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  10. altre violazioni, elusioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.

 

 

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