Fondo Veneto Energia PR FESR Azione 2.1.2 DGR n.1418 del 28.11.2024 (fino ad esaurimento fondi).
Con la DGR n.1418 del 28.11.2024 sono state pubblicate le disposizioni operative relative all'Azione 2.1.2 del PR FESR 2021/2027 con l'obiettivo di promuovere azioni mirate a migliorare l’efficienza energetica del tessuto produttivo veneto, in termini di riduzione dei consumi energetici e di minori emissioni di gas a effetto serra, nonché a potenziare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
Di seguito forniamo un quadro di sintesi della misura agevolativa.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 31.000.000,00.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere l'intervento del Fondo:
- le imprese;
- i professionisti/lavoratori autonomi
che alla data di presentazione della domanda:
- esercitino, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente nelle seguenti sezioni ISTAT ATECO 2007-2022 (B con alcune esclusioni, C con alcun esclusioni, E, F, G, I, J, L, M con alcune esclusioni, N, P, Q, R, S);
- siano regolarmente iscritti nel registro delle imprese;
- ovvero, nel caso dei Professionisti/lavoratori autonomi, siano titolari di partita IVA attiva;
- abbiano la sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio del Veneto;
- abbiano la disponibilità della sede operativa, oggetto dell’intervento agevolato, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”, di cui all’articolo 2, punto 18), del Reg. (UE) n.651/2014;
- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
- non figurino nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1302/2008;
- non si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Soggetti Beneficiari;
- non abbiano ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento “de minimis”;
- non abbiano ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune o siano destinatari di un tale ordine e abbiano restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”) (Ove ricorrono le condizioni di cui all’art. 53 del D.L. n. 34/2020 si applica la compensazione ivi prevista);
- non abbiano ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- abbiano adottato tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- presentino una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei Professionisti. Tale requisito dovrà essere presente, al più tardi, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di intervento del Fondo. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del Finanziamento agevolato e della Sovvenzione a fondo perduto;
- non presentino sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come “sofferenze”, e non presentino esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- presentino, al fine di dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg (UE) 2021/1060, una classe di merito creditizio ritenuta idonea in base ai modelli di rating in uso al Finanziatore.
- si trovino in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia, qualora venga richiesto un contributo (determinato in ESL) superiore a Euro 150.000, già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell’ammissione alcontributo;
INTERVENTI AMMISSIBILI
Il Fondo supporta Progetti di efficientamento energetico delle imprese, rivolti sia al ciclo produttivo, sia agli immobili aziendali, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l’autoconsumo e la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l’installazione dei relativi impianti. In particolare, il Fondo sostiene i seguenti interventi:
A. Efficientamento energetico del ciclo produttivo:
- acquisto e installazione di macchinari e attrezzature non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) e a minore consumo energetico in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede operativa oggetto di intervento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo motori elettrici, forni, presse, compressori, generatori di calore, cogeneratori, pompe di calore (esclusi i generatori di calore, cogeneratori e/o pompe di calore degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento degli edifici delle unità operative), sistemi di trasporto/movimentazione interni alla sede operativa
- acquisto e installazione di sistemi e componenti non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in grado di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi nella sede operativa oggetto di intervento, ivi compresi i dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo inverter, rifasatori, pompe di calore / scambiatori di calore;
- acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, ecc.), compresi dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti.
B. Efficientamento energetico degli immobili aziendali:
- interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo coibentazioni dell’involucro edilizio, sostituzione serramenti e/o pareti vetrate, realizzazioni di pareti ventilate, realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti, installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
- interventi di efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento negli edifici delle unità operative, tramite generatori di calore (compresi cogeneratori e/o pompe di calore) non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in sostituzione dei generatori di calore/freddo in uso nella sede oggetto di intervento.
C. Installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi:
acquisto e installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi (impianti destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell'impresa nella Sede operativa oggetto dell’intervento), compresi eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio, esclusivamente nell’ambito di un progetto che comprenda almeno uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere A e/o B, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti fotovoltaici, -mpianti solari termici
D. Installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo:
Acquisto e installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo.
REQUISITI DEGLI INTERVENTI
Il progetto dovrà prevedere una diagnosi energetica ante intervento, realizzata secondo le specifiche previste dal D.Lgs. n. 102/2014 e avente data di redazione a partire dal 01 gennaio 2024, per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche e delle opportunità di miglioramento più significative. Gli interventi per i quali viene presentata la domanda di agevolazione devono rientrare tra le misure da attuare indicate nella diagnosi energetica.
La diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati e ai consumi energetici dell’anno solare 2023; solamente qualora questi non siano disponibili o rappresentativi occorre motivare la scelta effettuata nella diagnosi energetica e riproporzionare quindi i dati disponibili su base annuale. La diagnosi energetica deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Nel caso di imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica ai sensi del D. Lgs. n. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all’art. 8 comma 1 del Decreto (società di servizi energetici ESCO ed esperti in gestione dell’energia EGE).
Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e/o necessari a conformarsi a norme dell’Unione già in vigore. Possono essere agevolati interventi finalizzati a conformarsi a norme dell’Unione Europea adottate ma non ancora in vigore a condizione che l’intervento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima che le norme entrino in vigore.
La realizzazione del progetto deve comportare una riduzione di almeno il 30% di consumo di energia primaria o di riduzione di gas effetto serra rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto.
Per interventi di efficientamento energetico degli immobili aziendali si dovrà conseguire, in alternativa, uno dei seguenti risultati rispetto alla situazione ante intervento:
- almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria, (media - minimo il 30 %), che comporti un risparmio di energia primaria di almeno il 30%;
- una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra.
Per interventi di installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi:
- l’energia prodotta annualmente a regime (elettrica e/o termica) non può essere superiore al corrispondente fabbisogno energetico indicato nella diagnosi energetica.
- l’apparecchiatura per l’accumulo/stoccaggio assorbe almeno il 75% dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.
- possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell’arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).
L’utilizzo di pompe di calore è consentito limitatamente a pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001.
L’utilizzo di impianti di cogenerazione è consentito limitatamente ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
Le spese sostenute per la diagnosi energetica sono considerate ammissibili se sostenute a partire dal 01 gennaio 2024.
Tipologie di spesa | Finanziabilità sull’investimento totale ammissibile |
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OPERE EDILI | a) |
Opere edili (es. costi relativi a lavori edilizi strettamente connessi agli interventi di efficientamento), quali, a titolo esemplificativo
Sono comprese anche le opere edili strettamente connesse alla realizzazione degli interventi (es. tinteggiatura dei locali). |
100% |
MACCHINARI E IMPIANTI | b) |
Macchinari e impianti (es. costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spese di montaggio e allacciamento) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
|
100% |
SERVIZI ESTERNI | c) | Servizi esterni (es. spese di progettazione, collaudo e direzione lavori, compresi i servizi esterni specialistici; spese tecniche per le diagnosi energetiche e attestazione prestazione energetica dell’immobile; spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati, delle certificazioni ambientali o energetiche; spese connesse alla riprogettazione del ciclo produttivo, compresa la sua attuazione in funzione dell’efficienza energetica). In tale categoria rientra anche l’eventuale perizia asseverata per il rispetto del DNSH. |
20% |
SISTEMI FUNZIONALI ALLA GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI | d) | Sistemi funzionali alla gestione e monitoraggio dei consumi energetici compresi software, servizi e licenze d’uso. | 20% |
Le spese inerenti agli “impianti tecnologici” degli edifici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, idrosanitario, di climatizzazione, antincendio, rilevazione fumi) non sono ammissibili se riferite ad adeguamenti obbligatori per legge o ad interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura.
Con riferimento alle opere murarie e agli impianti tecnologici degli edifici, sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti almedesimo materiale.
Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto oall’utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
Importo dell’investimento totale ammissibile: minimo euro 100.0000,00 iva esclusa – massimo euro 600.000,00 iva esclusa;
A pena di decadenza , in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 80.000,00 iva esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento.
Non è previsto un tetto massimo al valore degli interventi, ma il valore massimo dell’investimento totale ammissibile è pari a euro 600.000,00, iva esclusa.
Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse nella forma tecnica mista, costituita da un Finanziamento agevolato a cui è aggiunta una quota a Sovvenzione a fondo perduto.
L’operazione finanziaria è così composta:
- una quota di Sovvenzione a fondo perduto per un importo pari al 20% dell’investimento totale ammissibile (“Quota Sovvenzione”);
- un Finanziamento agevolato fino a concorrere al 100% dell’investimento totale ammissibile, così suddiviso:
i. una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo pari al 50,0% del finanziamento agevolato (“Quota Fondo”) con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per la parte di competenza;
ii. una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo del finanziamento agevolato.
E' possibile scegliere il regime di agevolazioni applicabili tra "de minimis" (Reg. UE 20223/2831) ed "esenzione" (Reg.651/2014)
Tipo di agevolazione regime “de minimis” |
Piccola Impresa |
Media Impresa |
Impresa diversa da PMI |
|
Sovvenzione a fondo perduto | 20% | 20% | 20% | |
Finanziamento agevolato (fino a concorrere al 100% del totale investimento ammissibile) |
Provvista pubblica a tasso zero | 50% della quota di finanziamento agevolato |
50% della quota di finanziamento agevolato |
50% della quota di finanziamento agevolato |
Provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore |
50% della quota di finanziamento agevolato |
50% della quota di finanziamento agevolato |
50% della quota di finanziamento agevolato |
Tipo di agevolazione Regolamento UE 651/2014 "esenzione" |
Piccola Impresa (nel limite del 25% di ESL) |
Media Impresa (nel limite del 20% di ESL) |
Impresa diversa da PMI (nel limite del 15% di ESL) |
|
Sovvenzione a fondo perduto | 20% | 20% | 20% | |
Finanziamento agevolato (fino a concorrere al 100% del totale investimento ammissibile) |
Provvista pubblica a tasso zero | 50% della quota di finanziamento agevolato | 50% della quota di finanziamento agevolato | 50% della quota di finanziamento agevolato |
Provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore | 50% della quota di finanziamento agevolato | 50% della quota di finanziamento agevolato | 50% della quota di finanziamento agevolato |
Durata del finanziamento: da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 84 mesi (compreso preammortamento max 18 mesi).
Quote d’intervento del Fondo: massimo 60% dell’investimento totale ammissibile, (comprensivo di 20% di sovvenzione a fondo perduto e 40% di provvista pubblica a tasso zero).
La quota rimanente corrisponde alla provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente ai soggetti convenzionati, essendo l’agevolazione “a sportello”.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande di agevolazione è svolta mediante procedura valutativa a sportello con punteggio minimo di 6 punti attribuito secondo i seguenti criteri:
CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO UTILE | |
1 | Qualità progettuale: descrizione stato dell’arte, definizione obiettivi, modalità di attuazione. | Livello di qualità progettuale, determinato sulla base dei seguenti parametri (punteggi cumulabili): a. Realizzazione congiunta di misure di efficientamento energetico relative sia al ciclo produttivo che agli immobili aziendali: NO: 0 punti SI: 2 punti b. Autorizzazione a realizzare l’intervento alla data di presentazione della domanda di agevolazione: Autorizzazione non rilasciata: 0 punti Autorizzazione rilasciata o non necessaria: 2 punti c. Tempo di ritorno semplice dell’investimento indicato nella diagnosi energetica: Superiore a 12 anni: 0 punti Superiore a 8 anni e fino a 12 anni: 1 punto Inferiore a 8 anni: 2 punti d. Possesso del richiedente di Sistema di Gestione dell’energia UNI CEI EN ISO 50001 alla data di presentazione della domanda di agevolazione: NO: 0 punti SI: 1 punto |
2 | Economicità dell’operazione: rapporto tra risparmio energetico ottenuto e spesa d’investimento sostenuta | Rapporto tra il risparmio di energia primaria ottenuto a seguito dell’intervento e la spesa di investimento sostenuta (KWh/anno / €): Pari o inferiore a 0,2 KWh/anno / €: 0 punti Oltre 0,2 e fino a 0,5 KWh/anno / €: 1 punto Oltre 0,5 e fino a 1 KWh/anno / €: 2 punti Oltre 1,0 KWh/anno / €: 3 punti |
3 | Riduzione del fabbisogno energetico |
Riduzione del consumo di energia primaria a seguito dell’intervento rispetto alla situazione ante intervento (%): Oltre il 40% e fino al 45%: 2 punti Oltre il 45%: 3 punti |
4 | Utilizzo di fonte energia rinnovabile nei processi produttivi | Energia rinnovabile prodotta ed autoconsumata a seguito dell’intervento rispetto alla situazione ante intervento (KWh/anno): punteggi cumulabili: Energia elettrica: Fino a 20.000 KWh/anno: 0 punti Oltre 20.000 e fino a 50.000 KWh/anno: 1 punto Oltre 50.000 e fino a 100.000 KWh/anno: 2 punti Oltre 100.000 KWh/anno: 3 punti Energia termica: Fino a 20.000 KWh/anno: 0 punti Oltre 20.000 e fino a 50.000 KWh/anno: 1 punto Oltre 50.000 e fino a 100.000 KWh/anno: 2 punti Oltre 100.000 KWh/anno: 3 punti |
5 | Utilizzo di sistemi intelligenti di rilevazione, monitoraggio gestione dei flussi energetici | Acquisto e installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspettistrategici del sistema produttivo: NO: 0 punti SI: 2 punti |
6 | Riduzione delle emissioni di CO2 eq | Riduzione delle emissioni dirette ed indirette di CO2 e rispetto alla situazione ante intervento (%): Pari o inferiore al 35%: 0 punti Superiore al 35% e fino al 40%: 1 punto Superiore al 40% e fino al 50%: 2 punti Oltre il 50%: 3 punti |
7 | Possesso di una o più certificazioni ambientali | Possesso del proponente di certificazione ambientale EMAS e/o UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per la Sede operativa oggetto di intervento: NO: 0 punti SI: 1 punto |
8 | Partecipazione ad una CER | Partecipazione del proponente ad una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per la Sede operativa oggetto di intervento: NO: 0 punti SI: 1 punto |
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Una volta realizzato il progetto l'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione di spesa costituita dalla seguente documentazione:
- relazione tecnica finale sul progetto realizzato e sugli obiettivi raggiunti;
- copia dei documenti giustificativi di spesa;
- copia delle contabili di pagamento delle fatture;
- eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione dell’intervento (specificate nella Relazione di Progetto), qualora non siano già state trasmesse al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- comunicazioni di fine lavori inviate alle PA interessate, se previste dall’intervento;
- il certificato o verbale di fine lavori del progetto;
- attestato APE, Attestato di Prestazione Energetica, se previsto dall’intervento;
- documentazione attestante il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm);
- dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciate da tecnici/installatori abilitati, se previste dall’intervento.
È possibile l’erogazione del finanziamento agevolato in due tranches (costituite da un acconto e un saldo), riferite a stralci funzionali e a condizione che l’operazione agevolata sia stata deliberata per un importo non inferiore a euro 250.000,00.
La Sovvenzione a fondo perduto è erogata dal Gestore in un’unica soluzione a saldo, all’esito positivo della verifica della rendicontazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario per il tramite del Finanziatore, e a seguito dell’eventuale rideterminazione dell’agevolazione e dell’erogazione del finanziamento.
Clausola di esclusione di responsabilità:
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