PNRR Bando Fonti Rinnovabili PMI (scadenza 17.06.2025 - procedura valutativa)
Con decreto direttoriale 31 marzo 2025 è stato posticipato il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione alle ore 12.00 del 17 giugno 2025 della Misura 7, Investimento 16 – SOSTEGNO PER L'AUTOPRUDUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Di seguito forniamo un quadro di sintesi della misura agevolativa.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse a disposizione ammontano a 320 milioni di euro di cui il 40% dedicati alle imprese localizzate nel Mezzogiorno.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
- essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.
Sono ammessi tutti i settori produttivi, tranne quello carbonifero, della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Per garantire il rispetto del principio Dnsh, sono escluse anche le imprese che operano in uno di questi settori: produzione di energia basata su combustibili fossili e attività correlate, industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2, produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti, raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, trattamento di combustibile nucleare e produzione di energia nucleare.
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Sono ammissibili i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.
I programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, che definisca il profilo di consumo energetico dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:
- riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
- essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
- prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
- prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
1) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
2) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
3) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma; - prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
- non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 22 del 14 maggio 2024. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese riguardanti l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
- impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
- diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento e nella misura massima pari al 3% della somma delle spese di cui ai precedenti punti a, b, c.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.);
- essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima:
- del 30% per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, delle spese relativi agli impianti ed alle apparecchiature tecnologiche e digitali funzionali allo loro operatività;
- del 30% delle spese relative a sistemi di stoccaggio;
- del 50% per le spese relative alla diagnosi energetica.
Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non può essere, in ogni caso, rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma di Invitalia dalle ore 12.00 del 4 APRILE 2025 alle ore 12.00 del 17 GIUGNO 2025 e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione tecnica asseverata da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell’organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza. La predetta relazione deve:
i. individuare l’unità produttiva e le eventuali strutture pertinenziali oggetto di intervento, fornendo l’indicazione e gli estremi degli atti che ne attestano la piena disponibilità in capo al soggetto proponente, e attestandone il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili;
ii. definire i consumi energetici registrati nell’unità produttiva nell’anno precedente alla presentazione della domanda, comprendenti i prelievi dalla rete (come risultanti dalle bollette energetiche del periodo di riferimento) nonché quelli derivanti da eventuali altre fonti energetiche utilizzate nell’unità produttiva oggetto dell’investimento;
iii. definire la tipologia e la potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico o mini-eolico da installare nonché le caratteristiche dell’eventuale sistema di stoccaggio previsto nonché l’eventuale capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrata rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva, individuando i relativi costi;
iv. indicare, se del caso, la categoria di modulo fotovoltaico che si intende acquistare tra quelle previste nell’ambito del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico;
v. attestare che l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico o mini-eolico è prevista su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici e che il programma di investimento rispetta la pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale e risulta coerente rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente, e dispone di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario;
vi.indicare le certificazioni ambientali di processo in possesso del soggetto proponente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
b) DSAN del legale rappresentante contenente i dati contabili dell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, necessari ai fini del calcolo del MOL (margine operativo lordo), redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto attuatore nella competente sezione del proprio sito internet;
c) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa nel caso in cui l’impresa richiedente sia associata/collegata, redatta sulla base del modello disponibile nella sezione del sito internet del Soggetto Attuatore;
d) qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
e) DSAN relativa alla determinazione del Titolare effettivo dell’agevolazione, corredata dal rispettivo documento di riconoscimento del medesimo Titolare effettivo e di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante e del Titolare effettivo;
f) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;
g) copia delle certificazioni ambientali di processo eventualmente in possesso del Soggetto proponente;
h) eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni indicata dal Soggetto attuatore nella competente sezione del sito internet;
i) nel caso in cui l’impresa dichiari di aver richiesto o ottenuto altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, la “DSAN altre agevolazioni” redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto attuatore nella competente sezione del proprio sito internet.
l) DIAGNOSI ENERGETICA
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:
- capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata come rapporto tra l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (potenza nominale) relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e il fabbisogno complessivo annuo di energia del soggetto proponente;
- incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo del medesimo programma;
- sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo medio registrato nell’ultimo esercizio finanziario del soggetto proponente e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
- possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto Attuatore in non più di 2 stati di avanzamento lavori, di cui l’ultimo a saldo, sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte del soggetto beneficiario e previa positiva istruttoria da parte del Soggetto Attuatore volta a accertare la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici. È fatta salva la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in un’unica quota a seguito dell’ultimazione del programma di investimento.
La prima quota di agevolazione è erogata a fronte della presentazione di fatture di acquisto, anche non quietanzate purché riferite a beni acquistati direttamente dal soggetto beneficiario, corrispondenti ad almeno il 20% dell’investimento ammesso alle agevolazioni, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. In caso di presentazione, nell’ambito dello stato di avanzamento lavori, di fatture di acquisto non quietanzate, la corrispondente quota di agevolazione erogabile non è comunque superiore al 50% del contributo complessivamente concesso in relazione a tali spese. Al Soggetto Attuatore è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle predette spese connesse alle eventuali fatture non quietanzate, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione della prima quota ed in assenza della richiesta di erogazione dell’ultima quota.
L’erogazione del saldo ovvero dell’erogazione del contributo in un’unica quota può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento successivamente all’integrale sostenimento delle spese.
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